Permessi Legge 104 e attività personali: la Cassazione chiarisce i confini. Un’ordinanza del 2025 ha stabilito che fare sport durante il congedo non comporta automaticamente licenziamento. L’assistenza al familiare disabile deve restare l’attività prevalente, ma brevi momenti dedicati a sé stessi sono compatibili con la norma.
La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 14763/2025, ha però introdotto un principio chiaro: i permessi non equivalgono a un “piantonamento” obbligato, ma devono mantenere un nesso funzionale con l’attività assistenziale. Ciò significa che alcune attività personali, comprese quelle di carattere terapeutico come lo sport, possono essere compatibili con la norma, purché l’assistenza resti la parte centrale della giornata. Una decisione che rafforza i diritti dei lavoratori e definisce meglio i limiti dell’abuso.
I permessi Legge 104, regolati dall’articolo 33 della legge 104/1992, consentono a chi assiste un familiare con handicap grave di usufruire di tre giorni al mese retribuiti, coperti da contribuzione figurativa. Questo strumento rappresenta un sostegno fondamentale, ma non è raro che venga contestato dai datori di lavoro. Nel caso analizzato dalla Cassazione, una dipendente era stata licenziata dopo che un investigatore privato aveva documentato le sue uscite per praticare attività fisica durante le giornate di permesso. I giudici hanno però chiarito che il diritto non va interpretato in modo rigido: non è richiesto che ogni minuto delle ore concesse sia speso accanto al disabile, ma che l’assistenza resti l’attività prevalente.
Il concetto chiave introdotto dalla Suprema Corte è il “nesso funzionale”: l’utilizzo del permesso deve essere coerente con la finalità di cura, anche se accompagnato da brevi momenti di attività personale. Nel caso specifico, l’attività sportiva della lavoratrice aveva persino un valore terapeutico, rafforzando la legittimità del suo comportamento.
La giurisprudenza è chiara: l’uso improprio dei permessi 104 si configura quando la finalità di assistenza viene meno in maniera prevalente. Esempi tipici sono le giornate trascorse in vacanza, lo svolgimento di un altro lavoro o attività del tutto scollegate dal sostegno al familiare disabile. In questi casi, il datore di lavoro può contestare una violazione dei principi di correttezza e buona fede che fondano il rapporto contrattuale, arrivando fino al licenziamento per giusta causa. La stessa Cassazione ha più volte confermato sanzioni disciplinari nei confronti di chi ha utilizzato i permessi per finalità estranee, come presenze in discoteca o assenze ingiustificate.
Al contrario, l’ordinanza del 2025 dimostra che la valutazione non può basarsi su un criterio meramente temporale, ma funzionale: se l’assistenza resta la parte centrale della giornata, brevi momenti personali non spezzano il legame tra beneficio e finalità prevista dalla legge. Per i datori di lavoro, il rischio di un licenziamento dichiarato illegittimo è rilevante: reintegrazione del dipendente, pagamento di un’indennità pari fino a dodici mensilità e obbligo di versare i contributi previdenziali arretrati. Una cornice che conferma come la gestione corretta dei permessi Legge 104 richieda equilibrio, trasparenza e rispetto dei diritti fondamentali.
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