Essere investiti fuori dalle strisce pedonali può avere conseguenze legali ed economiche pesantissime. La Cassazione ha chiarito che il pedone in questo caso può vedersi attribuire gran parte della colpa, fino al 75%, con una forte riduzione del risarcimento. Una regola che molti ignorano e che rischia di cambiare l’esito di migliaia di cause civili ogni anno.
Quando si parla di pedoni e attraversamenti stradali entrano in gioco norme specifiche del Codice della Strada e interpretazioni della Cassazione. Non basta dire che chi guida ha sempre torto: in alcune situazioni l’obbligo di prudenza ricade anche su chi cammina. La recente ordinanza n. 26670 del 3 ottobre 2025 ha stabilito che attraversare fuori dalle strisce pedonali in condizioni di piena visibilità può comportare un concorso di colpa elevatissimo. Significa che il risarcimento dei danni può essere ridotto in misura significativa, lasciando al pedone non solo meno soldi ma anche le spese di giudizio.
La disciplina ruota attorno agli articoli 190 e 191 del Codice della Strada e all’articolo 2054 del Codice Civile, che definiscono doveri reciproci tra conducenti e pedoni. Secondo i giudici, chi attraversa fuori zebratura deve dare precedenza ai veicoli e muoversi con la massima prudenza. Se non lo fa e provoca un incidente, può essere considerato colpevole in misura prevalente. Questo principio ha un impatto enorme sui procedimenti risarcitori e riguarda ogni cittadino, visto che le cause per incidenti stradali sono tra le più diffuse nei tribunali italiani.
Secondo la Cassazione, la colpa del pedone può arrivare fino al 75% quando l’attraversamento avviene fuori dalle strisce in condizioni di visibilità ottima e con un veicolo che procede a velocità moderata. In questo caso, l’obbligo di prudenza grava sul pedone che avrebbe dovuto attendere il momento giusto per attraversare. L’articolo 190 del Codice della Strada stabilisce infatti che chi attraversa senza zebratura deve dare la precedenza ai veicoli. Questo non elimina del tutto la responsabilità del conducente, che resta soggetto all’obbligo generale di cautela, ma riduce sensibilmente l’importo del risarcimento. L’articolo 1227 del Codice Civile consente infatti al giudice di diminuire l’entità del risarcimento in proporzione alla colpa del danneggiato.
Gli esempi sono molti: attraversamenti improvvisi, pedoni che tagliano la strada guardando il cellulare o che ignorano un passaggio pedonale a pochi metri di distanza. In questi casi il comportamento imprudente diventa decisivo per l’esito della causa. Le sentenze richiamano anche le Tabelle milanesi per il calcolo del danno biologico, che devono essere applicate in misura ridotta in base alla percentuale di colpa attribuita al pedone.
Il quadro cambia radicalmente quando il pedone attraversa sulle strisce pedonali o è in procinto di impegnarle. L’articolo 191 del Codice della Strada stabilisce che i conducenti devono rallentare o fermarsi per consentire il passaggio in sicurezza. In queste situazioni la responsabilità resta in capo al guidatore, salvo comportamenti del pedone talmente anomali da risultare imprevedibili, come correre improvvisamente tra le auto o attraversare con semaforo rosso. Anche l’articolo 2054 del Codice Civile continua a porre a carico del conducente una presunzione di colpa, che può essere vinta solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Per questo motivo, se l’attraversamento avviene su zebratura ben segnalata, in condizioni di luce adeguata e con il pedone chiaramente visibile, il risarcimento resta quasi sempre integrale. Le fonti giuridiche, come la Cassazione e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile, confermano che solo un comportamento eccezionalmente imprevedibile del pedone può ridurre la colpa del conducente. In tutti gli altri casi, il pedone mantiene il diritto al 100% del risarcimento, comprensivo di danno biologico, morale e patrimoniale.
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