Quando si può ottenere un decreto ingiuntivo su fattura proforma o fattura elettronica? Il tema è complesso ma centrale per creditori e professionisti: la normativa, la giurisprudenza e gli orientamenti recenti mostrano che non sempre la proforma basta, ma la fattura elettronica è oggi considerata titolo idoneo in molti casi.
Negli ultimi anni il recupero crediti tramite decreto ingiuntivo è diventato strumento comune per chi vanta un credito certo, liquido ed esigibile. La discussione ruota spesso attorno alla forma del documento che si propone: può bastare una fattura proforma? Oppure serve la fattura elettronica definitiva? La fattura proforma è un documento privo di valore fiscale, usato come anteprima dell’importo, ma non sempre ritenuto idoneo per far partire il decreto ingiuntivo.
Per contro, la fattura elettronica, grazie al Sistema di Interscambio (SDI), gode di requisiti di autenticità e immodificabilità che ne aumentano la forza probatoria. Diverse pronunce ritengono che essa possa fungere come prova scritta sufficiente secondo l’art. 634 c.p.c. Tuttavia non manca chi sostiene che la sola fattura elettronica non sia sufficiente: alcuni tribunali richiedono l’estratto autentico delle scritture contabili per integrare la prova del credito, specie se mancano altri elementi documentali. Ecco come si inseriscono questi temi nel rito monitorio e quando il creditore può effettivamente ottenere l’ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale che intima al debitore di pagare un credito entro un termine, altrimenti diventa titolo esecutivo. Normalmente si parte da un documento che dimostra il credito: la fattura elettronica definitiva rientra tra i titoli più accettati. Ma cosa accade con la fattura proforma?
Essendo un documento privo di valore fiscale, in molte situazioni non è considerato sufficiente per far partire un decreto ingiuntivo: manca il requisito della certezza del credito. Alcune fonti giuridiche affermano che, per ottenere l’ingiunzione, è necessario allegare una fattura valida e, in certi casi, anche l’estratto autentico delle scritture contabili.
L’evoluzione digitale ha spinto molti tribunali a riconoscere la fattura elettronica come titolo idoneo per il decreto ingiuntivo, senza bisogno di allegare ulteriori documenti. Il Tribunale di Verona, ad esempio, ha riconosciuto che l’e-fattura, scaricabile dal SDI, sia prova scritta equipollente all’estratto autentico delle scritture. Questo orientamento è supportato dal fatto che il SDI crea documenti «immutabili», riconosciuti come duplicati informatici genuini, esenti dagli obblighi di annotazione nei registri IVA per chi emette solo fattura elettronica.
Ma non manca chi ha una visione cauta: in alcuni casi il giudice ha richiesto l’integrazione della prova contabile, sostenendo che la sola fattura non garantisca sempre la certezza del credito.
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