L’indennità di maternità è uno strumento importante di welfare e viene calcolata sulla base della paga del mese che precede quello del congedo di maternità.
Da ciò discende che se si era già concordata una riduzione dell’orario di lavoro ma poi è capitato che la maternità sia intervenuta prima dell’inizio della riduzione, la stessa indennità sarà calcolata andando a considerare la retribuzione a tempo pieno del mese precedente rispetto all’inizio del congedo.
La riduzione dell’orario concordata con il datore di lavoro produrrà effetti una volta che sia terminata l’astensione per maternità. Nei casi in cui ci sia un anticipo per maternità a rischio, il calcolo rimane sostanzialmente invariato. Molto importante: l’indennità comunque viene ricalcolata sull’80% dello stipendio full time del mese precedente al congedo, anche se si era già presa la decisione del part-time.
Infatti, l’INPS eroga l’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera inerente il periodo di paga mensile o quadrisettimanale precedente all’inizio del congedo. Ma è utile ricordare che oltre alla quota INPS, la lavoratrice potrebbe avere diritto a un’integrazione economica del datore di lavoro stabilita, magari, dal contratto collettivo. Ma a questo punto vediamo quali elementi compongono la retribuzione media giornaliera per evitare errori di calcolo.
Tale retribuzione è calcolata dividendo per 30 l’importo totale della retribuzione del mese precedente all’inizio della malattia o del congedo. Gli elementi che compongono la retribuzione media giornaliera sono la retribuzione lorda mensile comprensiva di salario base e accessori fissi. Ma è compreso anche il rateo degli emolumenti corrisposti con periodicità ultra-mensile, come può essere la tredicesima, premi ricorrenti e altre mensilità aggiuntive.
Ci sono poi categorie come gli operai che spesso hanno la paga a cadenza settimanale. Anche in questo caso si dovranno considerare i giorni effettivamente lavorati e le voci ricorrenti previste settimanalmente. Vanno anche incluse le festività retribuite, le ferie, i permessi retribuiti e altre assenze che comunque comportano un diritto alla retribuzione.
Anche gli straordinari, se sono occorsi nel periodo di riferimento, vanno conteggiati. Invece, non andranno conteggiati nella retribuzione media giornaliera le indennità sostitutive del preavviso o le somme erogate una tantum.
Ma vediamo quelle che molti considerano le due trappole di questo strumento. La prima è il ritardo nella presentazione della domanda. Infatti essa va presentata all’INPS prima dell’inizio del congedo o comunque sia entro un anno dalla fine del periodo di maternità. In caso contrario si perde il diritto all’indennità e non si avrà nessun importo.
Dunque non ci sono i consueti 5 anni per richiedere gli arretrati ma dopo appena un anno dalla fine del periodo di maternità si perde ogni diritto.
Inoltre c’è la questione delle categorie speciali. Infatti alcune categorie di lavoratrici come stagionali, colf, lavoratrici autonome eccetera, non ricevono l’indennità della datori di lavoro ma direttamente dall’INPS e di conseguenza devono prestare particolare attenzione a modalità tempi e correttezza della stazione delle domande. E’ molto facile in questi casi che errori o ritardi possano compromettere l’accesso o il pagamento dell’indennità.
Le assicurazioni possono trasformarsi in un vantaggio concreto nella dichiarazione dei redditi, ma solo se…
Molti traslocano per lavoro senza sapere che esiste una detrazione IRPEF pensata proprio per chi…
I nuovi strumenti dell’Agenzia delle Entrate puntano ad accelerare i tempi dei pignoramenti, con procedure…
Ogni anno novembre si presenta con il suo carico di impegni, ma il 2025 non…
Il nuovo congedo parentale esteso cambia radicalmente le regole per i genitori lavoratori, ampliando tempi…
Quando si ha a disposizione una somma come 10.000 euro, può sembrare semplice scegliere dove…