L’agevolazione sulla prima casa rappresenta una materia spinosa e recentemente tre novità sono arrivate a dirimere alcune questioni controverse.
La prima riguarda la convivenza col coniuge. Infatti, se si acquista la prima casa in regime di comunione dei beni, entrambi i coniugi devono soddisfare i requisiti per ottenere l’agevolazione. Dunque, entrambi devono dichiarare di non possedere altre abitazioni nello stesso comune o in tutta Italia con agevolazioni “prima casa” precedenti.

Basta che anche uno solo dei due coniugi sia fuori dalle capacità di ricevere l’agevolazione per farla perdere automaticamente anche all’altro. Le dichiarazioni dovranno essere chiare ed esplicite e fatte da entrambi al momento del rogito.
Le questioni controverse che devi conoscere
Un’altra questione importante riguarda l’idoneità della casa precedente. Infatti, se l’acquirente possiede già un altro immobile nello stesso comune, potrebbe comunque avere diritto all’agevolazione, soltanto nel caso in cui l’immobile precedente non sia concretamente idoneo a soddisfare i bisogni del nucleo familiare dal punto di vista delle dimensioni e delle caratteristiche.

In sostanza, se c’è la presenza di un’altra casa nello stesso comune, questo non è necessariamente un impedimento all’agevolazione se questa altra casa non è idonea allo scopo di dimora familiare.
In ultimo c’è la questione dell’unità adiacente. Se si acquista un’ulteriore unità immobiliare adiacente a quella già posseduta, anche quest’altra può beneficiare dell’agevolazione prima casa se l’acquirente si impegna a fondere catastalmente le due unità in un’unica abitazione.
Ovviamente, né le due case di partenza e nemmeno quella risultante dalla fusione dovranno essere classificate come appartenenti a categoria di lusso. L’agevolazione decade se dopo l’acquisto l’intero fabbricato viene demolito e rifatto come nuova unità.
Cosa occorre per l’unità adiacente
In particolare, per mantenere il beneficio acquistando un’unità adiacente valgono le seguenti regole. In sede di acquisto ci si deve impegnare formalmente a fonderle catastalmente entro tre anni. La casa risultante, come detto, non deve essere di lusso.
In particolare, alcune sentenze regionali dicono anche che è sufficiente l’accorpamento materiale delle due unità e non è necessario quello catastale entro tre anni, ma da questo punto di vista è meglio stare tranquilli e realizzare sia l’accorpamento materiale funzionale che anche quello catastale, per evitare problemi in una questione che appare ancora un po’ controversa.
In ogni caso l’abitazione risultante dovrà essere realmente una. In caso di controlli chi verifica dovreà trovare che la casa non è coltanto due abitazioni con un porta che le collega ma che è funzionalmente un unnica abitazione con utenze uniche.