Maternità: come si calcolano le mensilità e la quattordicesima con integrazione completa dello stipendio secondo la legge attuale

Tanta confusione sui diritti economici della lavoratrice in maternità, ma anche tanti episodi di malafede. Importante fare chiarezza.

Il calcolo delle mensilità ordinarie e della quattordicesima per una lavoratrice in maternità con integrazione completa della retribuzione prevede i seguenti capisaldi. La retribuzione media giornaliera è calcolata sommando la retribuzione mensile totale del mese precedente il periodo di maternità e poi si divide per 30.

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L’indennità di maternità INPS vale attualmente l’80% della retribuzione media giornaliera moltiplicata per i giorni del periodo di maternità. Non è infrequente che il datore di lavoro raggiunga il 100% della solita retribuzione.

Cosa succede con la quattordicesima mensilità

Quando accadono queste situazioni, il datore calcola la differenza e corrisponde l’integrazione. Ad ogni modo, le mensilità ordinarie e la quattordicesima devono essere pagate totalmente se è prevista l’integrazione al 100% dello stipendio e non ci possono essere delle furbesche trattenute.

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Se dal contratto è prevista una quattordicesima mensilità, il calcolo avviene facendo semplicemente un dodicesimo della retribuzione globale, proprio come accade con la tredicesima.

In realtà, la quattordicesima può anche risultare più bassa rispetto alle solite mensilità se non c’è l’integrazione completa oppure se è previsto da specifiche regole del contratto o anche se sono presenti delle trattenute.

Ma l’indennità di maternità dell’INPS non sostituisce direttamente la retribuzione ai fini del calcolo della quattordicesima. Infatti, la quattordicesima mensilità è pagata dal datore di lavoro e va sempre calcolata sulla base della retribuzione lorda realmente percepita, compresa l’integrazione eventualmente corrisposta dal datore proprio durante la maternità.

Attenzione ai calcoli

L’indennità INPS è vero che sostituisce momentaneamente la retribuzione durante il periodo di maternità obbligatoria, ma è un’indennità a parte e non deve costituire la base per il calcolo della quattordicesima. Quindi, ai fini della quattordicesima, viene sempre e solo considerata la retribuzione del datore di lavoro, comprensiva anche di eventuale integrazione all’indennità dell’INPS, ma mai l’indennità INPS in quanto tale.

Per fare un esempio pratico, se il datore integra al 100% l’indennità INPS, la base retributiva per la quattordicesima non cambia rispetto al normale stipendio. Se, invece, l’integrazione manca o è parziale, la base della quattordicesima sarà inferiore.

La lavoratrice che subisca un torto dal punto di vista dello stipendio da parte del datore di lavoro ha a disposizione diversi autorità che possano tutelarla. Innanzitutto c’è l’Ispettorato territoriale del lavoro che può avviare una procedura di conciliazione. In secondo luogo può direttamente inviare una lettera di diffida al datore di lavoro e deve stare attenta a utilizzare Raccomandata con ricevuta di ritorno oppure la PEC, per chiedere formalmente il pagamento.

Molto spesso la conciliazione non ha buon esito oppure non viene rispettata la diffida e in questo caso ci si può rivolgere ad un avvocato specializzato e chiedere al Tribunale un decreto ingiuntivo. Se ci sono casi di minacce oppure ricatti occorre invece un penalista per sporgere denuncia penale.

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