Il CONSORZIO NAZIONALE TUTELA CANAPA risponde alla Cassazione

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Il CONSORZIO NAZIONALE TUTELA CANAPA risponde alla Cassazione

Apprendiamo che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione penale si sono pronunciate sul quesito se condotte diverse dalla coltivazione di canapa proveniente da varietà certificare integrino o meno reato penalmente sanzionabile.

Ebbene, dall'informativa diffusa dalle Sezioni Unite, emerge un quadro che deve essere valutato con la massima attenzione e cognizione di causa.

Se da un lato, infatti, si afferma che la commercializzazione di derivati dalla canapa industriale non rientra nell'ambito della L. n. 242/2016, legge volta a disciplinare la sola coltivazione per la commercializzazione dei prodotti tassativamente elencati, dall'altro, la Corte afferma chiaramente che “integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 DPR 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione AL PUBBLICO, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. , salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”

Ne consegue che la Suprema Corte che – occorre ripetere – ha la funzione di determinare se una fattispecie è punibile penalmente, ha ritenuto che condotte di cessione di derivati di canapa industriale privi di efficacia drogante NON integri il reato di cui all'art. 73 del T.U. Stupefacenti.

E sul punto, da anni, la soglia di efficacia drogante del principio attivo THC è stata fissata nello 0,5% come da consolidata letteratura scientifica e dalla tossicologia forense.

D'altro canto, la pronuncia si limita alle ipotesi di cessione al pubblico lasciando impregiudicati i conferimenti B2B dalle aziende agricole ad aziende che si occupano della trasformazione della canapa industriale coltivata per la realizzazione dei prodotti elencati dalla L. n. 242/2016 (alimenti, cosmetici, bioplastiche, florovivaismo, materiale per bioedilizia ecc.).

Ogni ulteriore considerazione dovrà essere rimandata a seguito della pubblicazione delle motivazioni della sentenza da cui potrà essere desunto l'impianto logico-giuridico seguito dalla Corte e che potrà fornire ulteriori spunti di riflessione.

TUTTI I PRODOTTI A NOSTRO MARCHIO SONO COMPLETAMENTE LEGITTIMI, corredati di dossier tracciabilità e analisi; invitiamo tutti a DIFFIDARE dai prodotti di DUBBIA PROVENIENZA.

Non possiamo pertanto che censurare i media nazionali che in queste ore stanno diffondendo informazioni che travisano la portata della pronuncia della Cassazione

affermando indistintamente un presunto divieto di commercializzazione di tutti i derivati della canapa senza alcun distinguo circa la concreta efficacia drogante dei prodotti in questione per i quali è stata invece esclusa la punibilità.

Ci auguriamo che in attesa delle dovute riflessioni e dei confronti, peraltro da mesi chiesti da tutto il settore con le Istituzioni competenti, non si generi un clima da “caccia alle streghe” finalizzata a reprimere condotte che possono non costituire reato con irreparabili pregiudizi, patrimoniali e non, per le numerose aziende del settore.

CONSORZIO NAZIONALE per la TUTELA della CANAPA

STEFANO ZANDA